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Cosa fare dopo il rogito? Guida pratica per acquirente e venditore

Di

Nicky Argentieri

Pubblicato in Blog Su Febbraio 16, 2022

Dell’intera compravendita immobiliare, il rogito è l’atto più importante. Solamente con la firma del rogito, infatti, la proprietà dell’immobile passa dal venditore all’acquirente.

Ma cosa fare dopo il rogito? Quali sono le azioni che il nuovo proprietario deve compiere, e cosa è invece chiamato a fare il venditore?

La registrazione del rogito

La prima cosa da fare dopo il rogito è registrare l’atto di compravendita. Un compito, questo, che non spetta alle controparti. È infatti il notaio che, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data di stipula dell’atto, deve effettuare la registrazione in via telematica.

Registrare il rogito è importante perché, sebbene un atto pubblico non registrato abbia efficacia tra venditore e acquirente, non ha efficacia nei confronti di terzi. Il che significa che, potenzialmente, un soggetto terzo potrebbe acquistare lo stesso immobile da chi lo ha già venduto e trascrivere l’atto di compravendita (diventandone a tutti gli effetti il legittimo proprietario).

Spetta al notaio anche effettuare la voltura catastale, cambiando l’intestazione catastale dell’immobile oggetto di compravendita. Con tale atto, in sostanza, il notaio comunica (e l’Agenzia delle Entrate certifica) che il titolare del diritto reale su quel bene immobile non è più il venditore ma l’acquirente. Così facendo, l’amministrazione finanziaria potrà adeguare le situazioni patrimoniali.

Cosa deve fare il venditore dopo il rogito

Al di là degli adempimenti del notaio, è importante sapere come acquirente e venditore devono comportarsi una volta che la compravendita si è conclusa.

Cosa deve fare il venditore dopo il rogito? La comunicazione di cessione del fabbricato, quando si parla di compravendita immobiliare, non è più prevista. A comprenderla è infatti la registrazione del contratto di compravendita da parte del notaio.

Il venditore, e dunque il vecchio proprietario, è quindi esonerato dalla comunicazione al Comune o alla Questura. L’unico caso in cui la comunicazione di cessione del fabbricato è obbligatoria è quando, ad acquistare l’immobile è un cittadino extracomunitario. In tal caso, il venditore dovrà effettuare la comunicazione alla Questura oppure ai Vigili Urbani (se nel suo Comune la Questura non è presente) entro 48 ore dalla firma del rogito, utilizzando l’apposito modulo.

Inoltre, il venditore è tenuto a comunicare al Comune la vendita il giorno del rogito oppure il giorno utile successivo. In questo modo, gli uffici competenti potranno predisporre il cambio d’intestazione in merito alle imposte e le tasse sulla proprietà. Tale comunicazione è molto importante, soprattutto in riferimento alla Tari e all’eventuale Imu, che, da quel momento in poi, saranno a capo dell’acquirente e non più del venditore (quest’ultimo è però tenuto a versare gli arretrati eventualmente presenti).

Tra le cose che il venditore deve fare dopo il rogito vi sono anche la disdetta delle utenze e la comunicazione della vendita all’amministratore di condominio.

Quando un immobile passa di proprietà, il venditore deve chiudere le utenze attive a suo nome. In alternativa, può accordarsi con l’acquirente per un subentro (la cosiddetta “voltura”). Cosa fare nella pratica? Il venditore dovrà fotocopiare le ultime bollette ricevute prima del rogito e consegnarle all’acquirente all’atto del rogito.

In questo modo, il nuovo proprietario potrà contattare telefonicamente il gestore / i gestori così da procedere con la voltura delle utenze di gas, luce & co. Allo stesso modo, l’acquirente potrà subentrare nell’assicurazione sulla casa. Quest’ultimo adempimento, però, non è obbligatorio: se il nuovo proprietario non vuole mantenere quell’assicurazione, il vecchio proprietario dovrà comunicare la disdetta del contratto alla compagnia assicuratrice.

Se l’unità venduta si trova all’interno di un condominio, poi, il venditore è tenuto ad informare della vendita l’amministratore condominiale, fornendo i dati del nuovo proprietario. Così facendo, a partire dalla data del rogito, le comunicazioni e le rate delle spese condominiali verranno inviate al nuovo proprietario.

Da ultimo, il venditore dovrà provvedere a spostare domicilio e residenza e a comunicare l’indirizzo in cui si trasferirà al datore di lavoro, alla banca e a tutti i provider d’abbonamento da cui periodicamente riceveva comunicazioni postali e/o prodotti. In tal caso, molto utile si rivela il servizio “Seguimi” di Poste Italiane.

Cosa deve fare l’acquirente dopo il rogito

Cosa deve fare l’acquirente dopo il rogito, invece? La prima cosa da fare, se si abita da subito l’immobile, è trasferire la residenza, rivolgendosi entro 20 giorni dal trasferimento all’Ufficio Anagrafe del Comune in cui l’immobile acquistato è sito.

Basta seguire le istruzioni online del Comune oppure andare di persona, eventualmente previo appuntamento, con la fotocopia della propria carta di identità, del codice fiscale, del rogito, della patente di guida e del libretto di motocicli e autoveicoli intestati.

Con la registrazione della nuova residenza, si potranno avanzare richieste per:

  • la scelta del pediatra e del medico di base;
  • la cancellazione dalle liste elettorali del precedente Comune e l’iscrizione alle liste elettorali del nuovo Comune;
  • la ricezione dei certificati anagrafici e delle comunicazioni fiscali e giudiziarie;
  • la ricezione delle raccomandate.

Il cambio di residenza deve dunque essere comunicato all’ASL e al datore di lavoro. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate acquisiscono invece in automatico il nuovo indirizzo (ma un controllo della propria area personale è sempre consigliato).

Entro 45 giorni dal cambio di residenza, i Vigili urbani si recheranno presso l’immobile oggetto di compravendita (di norma a sorpresa, anche se alcuni Comuni preferiscono agire su appuntamento) per verificare che il cambio di residenza sia reale e non fittizio.

Gli altri adempimenti dell’acquirente, dopo il rogito, sono pressoché gli stessi del venditore: dovrà effettuare la voltura delle utenze domestiche, e comunicare all’amministratore condominiali i suoi dati e i suoi recapiti. Inoltre, dovrà spostare sul nuovo indirizzo tutte le comunicazioni postali (anche in questo caso, utilizzando se lo vorrà il servizio Seguimi di Poste Italiane).

Sul fronte delle Tasse, l’acquirente dovrà informare il vecchio Comune del trasferimento (così da non ricevere più Tari e Imu). Automaticamente, col cambio di residenza, comincerà a ricevere la Tari relativa al nuovo immobile, oltre all’IMU (se dovuta).

Nicky Argentieri

Ciao sono Nick e opero nel settore immobiliare dal 1994, sono iscritto alla CCIAA di Monza e Brianza al n° 14722, mi reputo una persona molto solare e meticolosa, quando c’è un obiettivo non mi arrendo finchè non l’ho raggiunto.

Sono appassionato di calcio e colleziono fumetti americani.

Per qualsiasi cosa non esitare a commentare e se ti è piaciuto l’articolo condividilo!

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13 Commenti

  1. Giovanni Mazzocchi

    su Luglio 6, 2023 a 7:31 pm ha detto  

    Nelle vendita tra privati esiste una garanzia ? Cioè il venditore è responsabile di quello che succede all’immobile dopo la vendita? Anche se nel compromesso c’è scritto vista e piaciuta.. grazie

    Rispondi
    • Nicky Argentieri

      su Luglio 7, 2023 a 7:40 am ha detto  

      Buongiorno sig. Mazzocchi, grazie per la sua domanda.
      Il venditore deve dare garanzia su eventuali problemi dell’immobile fino al momento del rogito, a meno che, ad esempio, se si trattasse di un condominio e fossero stati deliberati dall’assemblea condominiale dei lavori straordinari prima della data del rogito, questi sono a carico del venditore, anche se i lavori dovessero essere effettuati dopo il rogito stesso, a meno che non si concordi diversamente con l’acquirente…
      Se l’immobile avesse dei difetti ed il venditore ne fosse al corrente, sarebbe obbligato a comunicare tutto quello che è in sua conoscenza all’acquirente, prima di sottoscrivere il preliminare e in tal caso, sarebbe opportuno inserire gli stessi nel compromesso così da essere approvati dalle parti.
      Se si trattasse invece di difformità urbanistico/catastali, dal 1 Luglio 2010 è entrato in vigore il decreto legge 78/2010, riguardante la nullità dell’atto in caso di difformità urbanistico/catastali. Cosa vuol dire? che se ci fossero difformità urbanistico/catastali, rispetto allo stato di fatto dell’immobile, l’atto è nullo…anche se il venditore ha messo a conoscenza l’acquirente, quest’ultimo può comunque chiedere la nullità dell’atto, quindi il venditore è obbligato a regolarizzare qualsiasi difformità di qualsiasi natura, prima della stipula del rogito.
      Spero che la risposta sia stata utile.
      Cordiali saluti.
      Geometra Argentieri.

      Rispondi
      • Valerio

        su Marzo 7, 2024 a 7:29 am ha detto  

        Buongiorno, e se le difformità non riguardano l’appartamento oggetto di compravendita, ma la parte condominiale e cioè più nello specifico opere difformi effettuate sull’attico che costituisce parte condominiale ?

        Rispondi
        • Nicky Argentieri

          su Marzo 7, 2024 a 3:25 pm ha detto  

          Buonasera Valerio,
          Grazie per la sua Domanda. Se ci fosse una difformità urbanistica/catastale su una parte comune, L’atto è VALIDO, ma sarebbe meglio specificarlo all’acquirente prima del rogito e fare una scrittura, indicando la presa di conoscenza e l’accettazione di tale difformità.
          Spero Che la mia risposta le è stata utile.
          Grazie Argentieri Nicky

          Rispondi
  2. Melania

    su Aprile 28, 2024 a 3:05 am ha detto  

    Salve! Io sto acquistando casa con terreno agricolo, aspetto solo il rogito.. Ma al momento di firmare i documenti dell’agenzia immobiliare, dove i venditori hanno accettato la proposta di acquisto, c’era una nota scritta a penna specificando che il terreno sarebbe stato occupato fino al 30 settembre 2024. Con le firme dei proprietari e facendo firmare anche me. Io ho gentilmente accettato e che comunque avrei lasciato raccogliere il grano(così mi è stato riferito a voce), chiedendo però i contatti di chi avrebbe dovuto entrare nella mia futura proprietà per il raccolto. Ora però mi chiedo se il terreno è stato affittato regolarmente o no! ma io dovrò per 4 mesi pagare un mutuo su un terreno che per quel periodo non posso usufrire. La mia domanda è : ma i proprietari precedenti, riceveranno un compenso per l’occupazione del terreno di quei mesi nonostante sia mio?Non dovrei ricevere io, dal momento che è mia proprietà, l’affitto di quei mesi? Così facendo, pagherei un terreno che non posso usare per dei mesi senza ricevere però nessun rimborso. Spero di essere stata chiara, dal momento che non ci sto capendo molto nemmeno io! Chiederò comunque nuovamente i contatti di chi dovrà occupare il terreno
    Per avere maggiori informazioni. Ma vorrei da lei dei consigli e capire come mi devo comportare. Grazie. Melania.

    Rispondi
    • Nicky Argentieri

      su Aprile 29, 2024 a 7:28 am ha detto  

      Buongiorno Melania, grazie per la sua domanda.
      Le rispondo per quanto sono riuscito ha capire.
      Se lei ha accettato un accordo preliminare, è obbligata a far fede a questo accordo.
      Quando rogita l’immobile, invece , almeno che ci sono accordi diversi, frutti e oneri passano con la proprietà.
      Spero che la mia risposta sia stata utile.
      Grazie
      Argentieri Nicky

      Rispondi
      • Melania

        su Aprile 29, 2024 a 1:58 pm ha detto  

        Grazie, sì, io lascerò finire il raccolto come firmato e spero che una volta passata la proprietà a me, anche i mesi restanti di usufrutto, possano essermi pagati. Ringrazio per la tempestiva risposta e professionalità. Melania.

        Rispondi
        • Nicky Argentieri

          su Aprile 29, 2024 a 3:07 pm ha detto  

          Prego,
          Buona giornata.
          Argentieri Nicky

          Rispondi
  3. Melania

    su Aprile 29, 2024 a 1:59 pm ha detto  

    Grazie, sì, io lascerò finire il raccolto come firmato e spero che una volta passata la proprietà a me, anche i mesi restanti di usufrutto, possano essermi pagati. Ringrazio per la tempestiva risposta e professionalità. Melania.

    Rispondi
  4. Maria Rosaria

    su Maggio 3, 2024 a 4:36 pm ha detto  

    Buonasera, giovedì 9 maggio 2024 il notaio stipulerà’ il rogito . Io sono l’acquirente dell’immobile e il venditore mi ha comunicato che provvederà alla disdetta delle utenze con modalità e tempi a lui più congeniali. Se ritarda a consegnare l’ultima bolletta di luce e gas ed io dopo l’acquisto non potrò avere la necessaria fornitura delle utenze, come posso fare per esigere il rilascio? Posso rifiutare di fare il rogito e adire le vie legali per ottenere il doppio della caparra confirmatoria? Attendo un gradito riscontro e saluto cordialmente .
    Maria Rosaria

    Rispondi
    • Nicky Argentieri

      su Maggio 6, 2024 a 7:59 am ha detto  

      Buongiorno Sig.ra Maria Rosaria,
      Grazie per la sua domanda.
      Non si preoccupi NON serve l’ultima bolletta, ma una qualunque bolletta.
      Le serve in particolare il numero PDR e POD e il codice cliente che si trovano su qualunque bolletta della luce e gas.
      Meglio ancora, si può fare il sub-entro così non viene interrotta la fornitura.
      N:B: Nel caso che vengono chiuse l’utenze , NON deve chiedere un nuovo allacciamento ma semplicemente la VOLTURA del Nominativo.
      Spero che la mia risposta le è stata utile.
      Grazie
      Argentieri Nicky

      Rispondi
  5. Laura

    su Febbraio 4, 2025 a 8:19 pm ha detto  

    Sto comprando un un’appartamento, che è disabitato da 18 anni, esteriormente e stato ristrutturato ma nn ho modo di controllare le utenze se funzionanti, xche gli allacci li posso fare solo dopo il rogito. Come mi posso tutelare? Grazie

    Rispondi
    • Nicky Argentieri

      su Febbraio 5, 2025 a 4:40 pm ha detto  

      Buonasera Sig.ra Laura,
      Grazie per la sua domanda.
      Intanto non capisco perché il venditore non può fare allacciamento degli utenze prima del rogito, visto che, anche se non ha l’obbligo di certificare l’ impianto, e obbligatorio il suoi funzionamento.
      Cosa può fare?
      Può segnalare nei patti speciali dell’atto che il venditore garantisce la funzionalita’ dell’impianto, ed eventualmente indicare un importo da trattenere in deposito dal notaio per garantirla.
      spero che la mia rispostale le è stata utile..
      Grazie
      Argentieri Nicky

      Rispondi

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